Immobili ereditati o donati: imposta di successione e donazione

IMMOBILI EREDITATI O DONATI: LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

con estensione alle agevolazioni “prima casa”

Le imposte di successione o donazione aumentano proporzionalmente alla distanza del grado di parentela tra il “ de cuius” e l’erede o tra il donante e il donatario. 

Nel caso ad esempio gli eredi siano moglie e\o figli, ciascun “chiamato” all’eredità avrà una franchigia di un milione di euro mentre per fratelli e sorelle la franchigia è di sole 100 mila euro ciascuno .

Oltre la franchigia suddetta di un milione per ogni erede o donatario, se l’erede è il coniuge o il discendente in linea retta l’imposta di successione sarà del 4%, se l’erede è un fratello o sorella oppure un parente entro il 4º grado allora l’imposta di successione sarà del 6%, se invece è un parente più lontano o addirittura un estraneo l’imposta di successione sarà dell’8%”.

Se si ereditano immobili sono inoltre dovute al Fisco le imposte ipotecaria e catastale. Il valore catastale dell’immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per 110 nel caso di prima casa; 120 nel caso di fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1); 140 nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 nel caso di fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,8 nel caso di fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%. Una volta determinato il valore catastale si determina l’imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore catastale e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore catastale, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta. L’importo così rilevato deve essere versato al Fisco.
Se l’immobile non di lusso sarà destinato come prima casa le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di euro 200 per ciascuna imposta.

Per quanta riguarda le agevolazioni prima casa nell’ ambito di trasferimento per successione e donazione si può pure qui parlare di agevolazioni prima casa e i requisiti sia soggettivi che oggettivi che richiede la legge sono identici a quelli di cui si è parlato per gli acquisti a titolo oneroso. Si deve trattare di un erede o di un donatario persona fisica, deve essere un immobile ad uso abitativo, non deve essere un immobile di lusso o appartenente a particolari categorie catastali e non deve rientrare nelle categorie catastali A1/A8/A9/A/10. 

L’ erede o il donatario deve avere la residenza nel Comune ove è ubicato l’ immobile o deve impegnarsi a trasferirla entro 18 mesi, non deve rivendere entro i cinque anni dalla successione o dalla donazione se non vuole pagare imposte non versate, sanzioni e interessi e soprattutto deve dichiarare di non essere titolare nemmeno per quote anche con il coniuge di un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa; ciò a meno di Dichiarazione in cui ci si impegna a vendere o a donare l’ immobile posseduto entro l’anno dall’acquisto agevolato. Per quanto riguarda l’aliquota agevolata nel caso in cui la successione o la donazione sia tassata come prima casa, l’agevolazione consiste in una riduzione dell’imposta ipotecaria – che dal 2% passa all’imposta fissa di 200 euro – , e dell’imposta catastale – che dall’1% passa anch’essa a una somma fissa di 200 euro”.

Un aspetto agevolativo di rilievo relativo all’imposta prima casa applicata alle successioni e donazioni è quella della estensione totale del beneficio anche a un solo singolo beneficiario: per esempio se un immobile viene ereditato o acquistato a titolo di donazione da più persone che per la maggior parte non possiedono i requisiti prima casa, perché tutto l’acquisto venga tassato come prima casa è sufficiente che sia dotata di requisiti prima casa anche soltanto un erede o donatario.